Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20027 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 20027 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/07/2024
Oggetto: Regolamento di competenza.
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso per conflitto negativo di competenza iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO, sollevato dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli, con ordinanza del 10 gennaio 2024, comunicata alle parti il 12 gennaio 2024, nella causa vertente
tra
NOME COGNOME ; in qualità di titolare della ditta RAGIONE_SOCIALE; rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO;
-attore-
e
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore ; rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO;
-convenuto-
udìta la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del l’11 luglio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
C.C. 11/07/2024
r.g.n. 01097/2024
Pres. COGNOME
Est. COGNOME
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto « che la Corte di cassazione rimetta la questione alle SS.UU. o, in subordine, disponga un differimento dell’adunanza camerale già fissata in attesa della pronuncia del ricorso iscritto a RGN 1558 del 2022 ».
Rilevato che:
1. NOME COGNOME, quale titolare della ditta RAGIONE_SOCIALE, ha convenuto il RAGIONE_SOCIALE dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, chiedendone la condanna a l risarcimento dei danni derivatigli dall’esondazione delle acque di un canale di scolo consortile per la raccolta e il convogliamento delle acque piovane, asseritamente dovuta alla pluriennale mancata manutenzione ordinaria e straordinaria del canale e dei fossi di delimitazione e di scolo dei terreni limitrofi;
2. il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha declinato la propria competenza in favore del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli, sulla base del principio, affermato da questa Corte di legittimità (è stata citata, in particolare, Cass. n.8722/2011), secondo cui, nella ripartizione della competenza tra il Tribunale ordinario e il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche nelle cause aventi ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti da atti della pubblica amministrazione, il tribunale specializzato è competente per le « domande in relazione alle quali l ‘ esistenza dei danni sia ricondotta alla esecuzione, alla manutenzione e al funzionamento dell ‘ opera idraulica », mentre competente è il tribunale ordinario per le domande « che si ricollegano solo indirettamente e occasionalmente alle vicende relative al governo delle acque »: ciò, in quanto la competenza del giudice specializzato si giustifica in presenza di comportamenti, commissivi od omissivi, che implichino apprezzamenti circa la deliberazione, la progettazione e l’attuazione di opere idrauliche o comunque scelte discrezionali dell’autorità amministrativa dirette alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche, per cui, se si
C.C. 11/07/2024
r.g.n. 01097/2024
Pres. COGNOME
Est. COGNOME
deduce che « un’opera idraulica non sia tenuta in efficienza (o sia stata mal costruita) », ciò implica la valutazione di apprezzamenti o di scelte della pubblica amministrazione;
riassunta la causa, da parte de ll’ attore, dinanzi al giudice indicato come competente, alla prima udienza il giudice delegato ha sollevato d’ufficio la questione di competenza per materia del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche e, invitate le parti ad interloquire sul punto, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni dapprima davanti a sé e poi davanti al collegio;
il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli, con ordinanza emessa all’esito dell’udienza del 10 gennaio 2024, ritenendo di essere a sua volta incompetente per ragione di materia, ha formulato istanza di regolamento di competenza d’ufficio, indicando nel Tribunale di Santa Maria Capua Vetere l’autorità giurisdizionale competente a conoscere della causa ;
la trattazione del regolamento è stata fissata in adunanza camerale;
il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha depositato conclusioni scritte, chiedendo « che la Corte di cassazione rimetta la questione alle SS.UU. o, in subordine, disponga un differimento dell’adunanza camerale già fissata in attesa della pronuncia del ricorso iscritto a RGN 1558 del 2022 »;
non sono state depositate scritture difensive dalle parti private.
Considerato che:
come esattamente osservato dal Pubblico Ministero, questa Terza Sezione Civile, con ordinanza interlocutoria 28 luglio 2023, n. 23018, ha rimesso all’esame delle Sezioni Unite la composizione di un contrasto di giurisprudenza, esistente all’interno delle singole Sezioni della Corte, in ordine al riparto di competenza, ai sensi dell’art. 140 , lett. e) , del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, tra Tribunale ordinario e Tribunale regionale delle acque pubbliche, nelle cause « caratterizzate dal comune denominatore della derivazione del danno di cui si chiede il risarcimento dalla omessa o difettosa manutenzione dell’opera idraulica o del corso d’acqua »;
C.C. 11/07/2024
r.g.n. 01097/2024
Pres. COGNOME
Est. COGNOME
in conformità alle conclusioni formulate dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, sussistono pertanto ragioni di opportunità che inducono a rinviare la decisione del presente regolamento di competenza nell’attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla citata questione.
Per Questi Motivi
La Corte rinvia a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite sul ricorso iscritto al n. 1558/2022 R.G., oggetto di ordinanza interlocutoria 28 luglio 2023, n. 23018.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione