Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20026 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 20026 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/07/2024
Oggetto: Regolamento di competenza – Ordinanza interlocutoria.
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 22521/2023 R.G., proposto da
NOME COGNOME ; rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (pec dichiarata: EMAIL), in virtù di procura in calce al ricorso;
-ricorrente-
nei confronti di
Regione Campania , in persona del Presidente in carica; Comune di Arienzo , in persona del Sindaco in carica;
-intimati-
avverso l ‘ordinanza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d’appello di Napoli, resa all’udienza del 4 ottobre 2023, comunicata il 6 ottobre 2023, nel proc. n. R.G. 671 del 2018;
udìta la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del l’11 luglio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
C.C. 11/07/2024
r.g.n. 22521/2023
Pres. COGNOME
Est. COGNOME
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo « dichiararsi la competenza del Tribunale regionale delle Acque Pubbliche di Napoli ».
Rilevato che:
1. NOME COGNOME ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli la Regione Campania e il Comune di Arienzo, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni causati al piano terra, al piano seminterrato, al garage e al giardino della sua abitazione, situata nel Comune di Arienzo, nonché ai beni mobili che vi si trovavano, d all’esondazione dell’alveo ‘Trave’ , avvenuta il 19 giugno 2014, dopo che era piovuto per circa trenta minuti, all’ altezza del tratto coperto del corso d’acqua, a causa dell’ostruzione della griglia posizionata all’inizio d el detto tratto, asseritamente dovuta alla presenza di immondizia, sterpaglia e rifiuti vari, nonché del manufatto in cemento realizzato con la finalità di incanalare le acque;
costituitosi in giudizio il solo Comune, che ha sollevato l’eccezione di difetto di ‘ giurisdizione ‘ del giudice specializzato adìto in favore di quello ordinario, condizionatamente all’ accertamento del carattere non naturale del corso d’acqua, il Tribunale, alla prima udienza, ha ordinato procedersi alla rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo alla Regione Campania, rinviando, per gli incombenti di cui all’art. 183 cod. proc. civ. (nella formulazione applicabile ratione temporis ), ad una udienza successiva;
assegnati i termini per le memorie integrative e fissata l’ulteriore udienza per l’ammissione de i mezzi istruttori, si è costituita anche la Regione Campania, che ha sollevato l’ eccezione di incompetenza del Tribunale Regionale delle Acque in favore del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, deducendo, per un verso, la mancanza di un atto amministrativo o di una scelta discrezionale della pubblica amministrazione (sul presupposto che l’illecito oggetto del giudizio fosse il mero asserito comportamento omissivo
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Pres. COGNOME
Est. COGNOME
dell’ente) e, per altro, il difetto di demanialità delle acque esondate, per essere le stesse costituite da acque reflue;
2. rigettata la richiesta di prove costituende, fissata l’udienza di precisazione delle conclusioni e rimessa la causa al collegio per la decisione, con ordinanza riservata all’udienza del 4 ottobre 2003, all ‘ esito di trattazione scritta, il Tribunale, ritenuto che l ‘eccezione di incompetenza fosse stata tempestivamente sollevata dal Comune di Arienzo con la propria memoria di costituzione, in accoglimento della stessa, ha declinato la propria competenza in favore di quella del Tribunale ordinario di Santa Maria Capua Vetere, nella cui circoscrizione si trova il Comune di Arienzo;
il giudice specializzato ha deciso sulla base dei seguenti rilievi:
Ide facto , se nel ricorso introduttivo la ricorrente aveva allegato che le acque erano esondate all’ altezza del tratto coperto dell’ alveo ‘Trave’ a causa dell’ostruzione dell a griglia ivi posizionata e del manufatto in cemento realizzato per incanalare le acque, nelle proprie difese la Regione aveva dedotto, senza che ciò fosse contestato, che, in quel tratto, le caratteristiche dell’ alveo ‘ Trave ‘ erano quelle di un canale di raccolta delle acque meteoriche nonché delle acque nere provenienti dagli scarichi fognari;
IIde iure , le acque meteoriche e quelle nere, entrambe rifluenti nella rete fognaria e destinate allo smaltimento, non rientrerebbero nella nozione di ‘acque pubbliche’, ai sensi dell’art. 1 del r.d. n. 1775/1933, per difetto del fondamentale requisito dell’attitudine ad usi di pubblico interesse;
IIIancora de iure , la rete fognaria non rientrerebbe nella nozione di ‘ opere idrauliche ‘ di cui all’art. 140 , lett. d) ed e) , dello stesso r.d. n. 1775/1933, dovendosi ritenere tali, secondo la giurisprudenza sia di merito che di legittimità, non tutti gli impianti che abbiano una qualsiasi attinenza con le acque pubbliche ma solo quelli « che rivelino una diretta influenza sul decorso, la disciplina e l’utilizzazione delle stesse », sicché sarebbero esclusi da tale nozione i depuratori di acque luride, nonché gli impluvi o colatoi naturali di acque meteoriche;
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r.g.n. 22521/2023
Pres. COGNOME
Est. COGNOME
ha proposto ricorso per regolamento di competenza NOME COGNOME, sulla base di un unico motivo;
non hanno svolto attività difensiva le amministrazioni intimate;
il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha concluso chiedendo « dichiararsi la competenza del Tribunale regionale delle Acque Pubbliche di Napoli »;
la ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che:
Con l’unico motivo viene denunciata la violazione dell’art.140 del r.d. n. 1775/1933 (testo unico delle disposizioni di legge sulle acque), in relazione all’art.5 cod. proc. civ.;
viene invocato il principio, affermato da questa Corte nel suo massimo consesso (è citata, accanto a numerose altre pronunce rese a sezione semplice, Cass., Sez. Un., 20 gennaio 2006, n. 1066), secondo cui, nella ripartizione della competenza tra il Tribunale ordinario e il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche nelle cause aventi ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti da atti della pubblica amministrazione, il tribunale specializzato è competente per le « domande in relazione alle quali l ‘ esistenza dei danni sia ricondotta alla esecuzione, alla manutenzione e al funzionamento dell ‘ opera idraulica », mentre competente è il tribunale ordinario per le domande « che si ricollegano solo indirettamente e occasionalmente alle vicende relative al governo delle acque »: ciò, in quanto la competenza del giudice specializzato si giustifica in presenza di comportamenti, commissivi od omissivi, che implichino apprezzamenti circa la deliberazione, la progettazione e l ‘ attuazione di opere idrauliche o comunque scelte discrezionali dell’autorità amministrativa dirette alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche, per cui, se si deduce che « un ‘ opera idraulica non sia tenuta in efficienza (o sia stata mal costruita) », ciò implica la valutazione di apprezzamenti o di scelte della pubblica amministrazione;
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r.g.n. 22521/2023
Pres. COGNOME
Est. COGNOME
ricordato tale principio, la ricorrente osserva che nel caso di specie la domanda di risarcimento del danno era stata fondata proprio sulla non corretta manutenzione delle opere idrauliche di regimentazione delle acque piovane nel tratto coperto dell’alveo ‘Trave’, sicché non vi era dubbio della competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche;
2. questa Terza Sezione Civile, con ordinanza interlocutoria 28 luglio 2023, n. 23018, ha rimesso all’esame delle Sezioni Unite la composizione di un contrasto di giurisprudenza, esistente all’interno delle singole Sezioni della Corte, in ordine al riparto di competenza, ai sensi dell’art. 140 , lett. e) , del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, tra Tribunale ordinario e Tribunale regionale delle acque pubbliche, nelle cause « caratterizzate dal comune denominatore della derivazione del danno di cui si chiede il risarcimento dalla omessa o difettosa manutenzione dell’opera idraulica o del corso d’acqua »;
sussistono pertanto ragioni di opportunità che inducono a rinviare la decisione del presente regolamento di competenza nell’attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla citata questione.
Per Questi Motivi
La Corte rinvia a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite sul ricorso iscritto al n. 1558/2022 R.G., oggetto di ordinanza interlocutoria 28 luglio 2023, n. 23018.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione