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Cassa edile, funzione di mutualità ed assistenza

La Cassa edile, prevista dalla contrattazione collettiva per i dipendenti delle imprese edili, svolge una funzione di mutualità ed assistenza.

Pubblicato il 04 November 2023 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa, all’esito della scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 1579/2023 pubblicata il 11/10/2023

Nella controversia iscritta al n. 1004 del R.G.L. dell’anno2023 introdotta da XXX s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.,

Opponente

Nei confronti di

Cassa Edile Cosentina, in persona del Presidente l.r.p.t., con

Opposto

Avente ad oggetto: opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 13/2023 (emesso in data 27.1.2023 e notificato il 30.1.2023) Svolgimento del processo e motivi della decisione
La società in epigrafe ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 13/2023 emesso dal Tribunale di Cosenza su istanza monitoria della Cassa Edile Cosentina; a fondamento della spiegata opposizione proposta con ricorso del 9.3.2023, ha eccepito l’assenza dei presupposti di legge per l’emissione del decreto ingiuntivo, la carenza di legittimazione attiva della Cassa edile per avere provveduto ad effettuare pagamenti direttamente in favore dei lavoratori e per avere, inoltre, provveduto a corrispondere direttamente alla Cassa Edile, a mezzo bonifico bancario del 27.6.2022, la somma di euro 9.048,20 a saldo della sua esposizione debitoria. Concludeva per la revoca dell’opposto decreto ingiuntivo e, in subordine, per la rideterminazione del quantum dovuto anche a mezzo di CTU contabile alla luce del pagamento di euro 9.048,20.

Resisteva al ricorso la Cassa Edile assumendo il carattere dilatorio dell’opposizione della società debitrice ingiunta siccome – premesso che il decreto ingiuntivo è stato emesso legittimamente sulla base della certificazione del direttore della Cassa, prova scritta del credito ex art. 635 comma 2 c.p.c.- nel merito eccepiva che il pagamento indicato da controparte riguarda gli accantonamenti dovuti per periodo diverso (dicembre 2019/settembre 2020) da quello cui si riferisce il ricorso ex art. 633 c.p.c. (ottobre 2020/novembre 2021) e che non vi è prova del pagamento effettuato direttamente nei confronti dei lavoratori, per come eccepito da controparte. Concludeva, quindi, per il rigetto dell’opposizione con il favore delle spese di lite.

Matura per la decisione sulla base degli atti, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza, all’esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte sostitutive dell’udienza di discussione.

Il ricorso deve essere respinto siccome infondato per le ragioni che seguono.

In merito alla doglianza attorea relativa all’assenza dei presupposti per l’emissione del decreto ingiuntivo, si osserva che secondo la giurisprudenza di legittimità uniforme e costante, l’opposizione al decreto ingiuntivo non è un’impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito, teso all’accertamento dell’esistenza del diritto di credito azionato dal creditore con il ricorso “ex” artt. 633 e 638 cod. proc. civ.; invero, l’opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall’opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l’opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l’onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l’esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.

Invero, l’opposizione a decreto ingiuntivo – che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione – dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori.

Ne deriva che a seguito dell’opposizione il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena ed il giudice dell’opposizione non si limita ad esaminare se l’ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all’esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.

A ciò consegue che il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l’emissione del decreto) ha, nella presente fase, l’onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l’esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria. Orbene, ciò premesso, si osserva in ogni caso che il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base della certificazione del Direttore della Cassa Edile (integrante prova idonea ai sensi dell’art. 635 comma 2 c.p.c.) donde l’infondatezza dell’eccezione sul punto sollevata da parte opponente.

In particolare, secondo orientamento consolidato della SC, la Cassa edile, prevista dalla contrattazione collettiva per i dipendenti delle imprese edili, svolge una funzione di mutualità ed assistenza, pertanto l’attestazione del credito da parte dell’ente costituisce idonea prova ai fini dell’emissione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell’art. 635 comma 2 c.p.c. (cfr. Cass n. 25888/08).

Nel merito, la società opponente assume di aver corrisposto dei pagamenti <direttamente in favore dei lavoratori per talune poste> (così a pagina 4 del ricorso); orbene, tale generica eccezione di pagamento è rimasta priva di alcuna conferma probatoria.

Se, invero, è fondato l’assunto secondo cui quando il datore di lavoro abbia pagato direttamente ai lavoratori le somme che avrebbe dovuto accantonare, questi ultimi non hanno più titolo per pretendere il pagamento di quegli importi dalla Cassa e, di conseguenza, anche l’obbligazione del datore nei confronti della Cassa (avente ad oggetto il versamento degli accantonamenti) viene meno, trattandosi di obbligazione che trovava il proprio presupposto nell’esistenza della prima, ed essendo la relativa estinzione opponibile ex art. 1271, comma terzo, cod. civ.. (cfr. Cass. 7050/2011 e succ. conf. n. 9962/2018) tuttavia nel caso di specie la società non ha offerto né prova documentale né formulato prova orale al fine di comprovare il meramente affermato pagamento diretto nei confronti dei lavoratori.

Ulteriormente, la società assume di aver provveduto al pagamento in favore della Cassa Edile della somma di euro 9.048,20 a (parziale) estinzione del credito azionato in via monitoria.

Orbene, tale eccezione si rileva palesemente infondata sol che si osservi che con il bonifico indicato la società ha corrisposto alla Cassa la somma di euro 9.048,20 a titolo di accantonamenti per il periodo dicembre 2019/settembre 2020 (per come indicato nella stessa causale del bonifico del 27.6.2022) mentre i crediti per accantonamenti azionati con il ricorso monitorio afferiscono a periodo diverso (ottobre 2020/novembre 2021) mentre per i mesi di luglio/agosto/settembre 2020 è stato ingiunto il pagamento di soli interessi moratori. Ritenuta, infine, la genericità della contestazione attorea in ordine al quantum azionato da controparte a titolo di <presunti interessi>, il ricorso deve essere respinto per infondatezza; al rigetto dell’opposizione consegue, ex art. 653 c.p.c., l’esecutività dell’opposto decreto ingiuntivo. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e ne viene disposta la distrazione in favore del procuratore della Cassa edile che si è dichiarato antistatario.

P.Q.M.

Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, rigetta l’opposizione e, per l’effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara esecutivo ai sensi dell’art. 653 comma 1 c.p.c.; condanna l’opponente alla refusione in favore della Cassa Edile per la Provincia di Cosenza delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 3.000,00 oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dell’Avv. che si è dichiarato antistatario.

Cosenza,12 ottobre 2023

Il Giudice

Dott.ssa

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