L’azione revocatoria su una scissione societaria rappresenta un tema cruciale per la tutela del credito. Con l’ordinanza n. 5438/2024, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: le operazioni di riorganizzazione aziendale, come la scissione, non possono essere utilizzate come uno scudo per pregiudicare i diritti dei creditori. Questa pronuncia chiarisce che la scissione, pur avendo una natura organizzativa, costituisce un atto dispositivo del patrimonio e, come tale, può essere reso inefficace nei confronti del creditore che agisce in revocatoria.
I Fatti di Causa
Una società agricola, creditrice di una somma considerevole per forniture di bestiame risalenti al 2018, si trovava di fronte a una serie di operazioni societarie e patrimoniali poste in essere dalla società debitrice e da altre entità ad essa collegate. Tali operazioni, tra cui una scissione societaria del 2015, una cessione di ramo d’azienda del 2018 e la costituzione di ipoteche, sembravano finalizzate a ridurre la garanzia patrimoniale del debitore.
La società creditrice decideva quindi di adire il Tribunale per ottenere la declaratoria di inefficacia di tali atti ai sensi dell’art. 2901 c.c., attraverso l’azione revocatoria. Sia il Tribunale di primo grado che la Corte d’Appello accoglievano parzialmente le sue richieste, dichiarando inefficaci, tra gli altri, l’atto di scissione societaria.
Le società beneficiarie della scissione proponevano ricorso in Cassazione, sostenendo principalmente che la scissione non fosse un atto soggetto a revocatoria e che esistessero altri strumenti di tutela specifici per i creditori, come l’opposizione alla scissione.
L’Azione Revocatoria contro la Scissione Societaria: L’Analisi della Corte
Il cuore della controversia verteva sulla compatibilità tra l’azione revocatoria e l’istituto della scissione societaria. Le società ricorrenti argomentavano che:
- L’azione revocatoria si sovrapponeva al rimedio specifico dell’opposizione (art. 2503 c.c.), previsto dal legislatore per tutelare i creditori in caso di scissione.
- La scissione non ha natura traslativa, ma è un’operazione a formazione progressiva che riorganizza l’ente societario, senza un vero e proprio trasferimento di beni.
- L’esercizio dell’azione revocatoria da parte di un singolo creditore violerebbe il principio della par condicio creditorum, specialmente dopo l’ammissione della società debitrice a un concordato preventivo.
La Corte di Cassazione ha respinto tutte queste argomentazioni, fornendo una chiara interpretazione delle norme.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha stabilito che l’azione revocatoria contro una scissione societaria è pienamente ammissibile, basando la sua decisione su diversi punti cardine. In primo luogo, l’azione revocatoria e l’opposizione alla scissione operano su piani diversi e hanno finalità distinte. L’opposizione è un rimedio preventivo, che mira a impedire il compimento dell’operazione, mentre la revocatoria è un rimedio successivo, che incide sull’efficacia dell’atto già compiuto, ma solo nei confronti del creditore che ha agito. Non vi è quindi sovrapposizione, ma concorrenza tra i due strumenti di tutela.
In secondo luogo, la Corte, richiamando anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (causa C-394/18), ha affermato che la scissione, pur essendo un’operazione di riorganizzazione, produce un effetto dispositivo sul patrimonio sociale, allocando beni e risorse a società beneficiarie. Questo spostamento patrimoniale può concretamente ridurre la garanzia a disposizione dei creditori della società scissa, legittimando così l’uso dell’azione revocatoria per neutralizzare tale pregiudizio.
Infine, la Corte ha respinto la censura relativa al presunto difetto di interesse ad agire della creditrice a seguito dell’omologazione di un concordato preventivo. La prova di tale omologazione era stata prodotta tardivamente nel giudizio di appello e, pertanto, non poteva essere presa in considerazione. Inoltre, è stato chiarito che l’azione revocatoria ordinaria, a differenza di quella fallimentare, avvantaggia unicamente il creditore che la esperisce e non viola la par condicio creditorum.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
La decisione della Cassazione rafforza significativamente la posizione dei creditori di fronte a complesse operazioni di riorganizzazione aziendale. Viene confermato che la scissione societaria non è un’operazione “blindata” e che i creditori dispongono di un arsenale di tutele, tra cui l’azione revocatoria, per proteggere le proprie ragioni. Gli amministratori e i consulenti d’impresa devono quindi essere consapevoli che anche le operazioni societarie più strutturate possono essere rese inefficaci se si dimostra che sono state compiute in pregiudizio delle ragioni creditorie. La sentenza ribadisce che la tutela del credito è un principio cardine dell’ordinamento, che prevale su mere logiche di riorganizzazione aziendale potenzialmente elusive.
Un creditore può utilizzare l’azione revocatoria contro una scissione societaria?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che la scissione societaria è un atto di disposizione del patrimonio che può pregiudicare i creditori. Pertanto, può essere oggetto di azione revocatoria ai sensi dell’art. 2901 c.c. per essere dichiarato inefficace nei confronti del creditore procedente.
L’esistenza del rimedio dell’opposizione alla scissione esclude la possibilità di agire in revocatoria?
No. Secondo la Corte, l’opposizione alla scissione (art. 2503 c.c.) è un rimedio preventivo che mira a bloccare l’operazione, mentre l’azione revocatoria è un rimedio successivo che incide sull’efficacia dell’atto già perfezionato. I due strumenti sono concorrenti e non si escludono a vicenda.
La scissione societaria è considerata un atto traslativo ai fini dell’azione revocatoria?
Sì, ai fini della tutela dei creditori, la scissione è considerata un atto con efficacia dispositiva. Anche se è un’operazione di riorganizzazione, comporta un’allocazione di patrimonio dalla società scissa alle società beneficiarie, che può diminuire la garanzia patrimoniale per i creditori della prima, giustificando l’esperibilità dell’azione revocatoria.