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Codice Penale

Avviso di ricevimento con grafia illeggibile, querela di falso

Notifica a mezzo del servizio postale, atto consegnato, avviso di ricevimento con grafia illeggibile, querela di falso.

Pubblicato il 12 September 2023 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE SEZIONE CIVILE

in composizione collegiale, in persona dei Giudici:

ha emesso la seguente

SENTENZA n. 571/2023 pubblicata il 04/08/2023

nella causa civile iscritta al n. 2036/2020 R.G. affari contenziosi

TRA

XXX,

Attore

contro

Agenzia delle Entrate – Riscossione, in persona del legale rappresentante p.t., cod. fisc.

-Convenuta –

nonché

Poste Italiane S.p.A., cod. fisc.

– Terza chiamata –

Oggetto: querela di falso in via principale.

CONCLUSIONI

All’udienza del 10.7.2023, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione senza termini.

MOTIVI

I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusto il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l’iter del processo possono riassumersi come segue.

I.1.- Con atto di citazione ritualmente notificato, XXX conveniva in giudizio, davanti all’intestato Tribunale, Agenzia delle Entrate – Riscossione, esponendo: che in data 21.8.2020 Agenzia delle Entrate – Riscossione, dietro sua richiesta, gli aveva inviato comunicazione di avvenuta iscrizione di ipoteca n. 2322/133, asseritamente notificata in data 21.3.2005 con raccomandata n. ; che in realtà egli non l’aveva mai ricevuta, né aveva mai firmato alcuna ricevuta di raccomandata; che la firma apposta alla ricevuta non era sua né era simile alla sua. Tanto premesso, agiva per la declaratoria di falsità della sottoscrizione apposta alla ricevuta di ritorno della raccomandata postale.

I.2.- Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto le censure mosse dall’attore riguardavano valutazione di attività e competenze proprie della società Poste Italiane. Chiedeva, nel merito, il rigetto della domanda attorea.

I.3.- Dopo l’integrazione del contraddittorio, disposta su richiesta di parte attrice, con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata, si costituiva in giudizio Poste Italiane s.p.a., eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva ed insistendo nel rigetto integrale della domanda avversaria. I.4.- Era successivamente disposta ed espletata c.t.u. grafologica.

I.5.- Dopo il deposito della c.t.u., le parti precisavano le conclusioni all’udienza del 25.1.2023 e la causa era trattenuta in decisione collegiale con i termini di cui all’art. 190 c.p.c.

I.6.- Rimessa sul ruolo per consentire l’intervento del P.M., la causa era definitivamente trattenuta in decisione collegiale all’udienza del 10.7.2023, senza termini.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La querela di falso proposta dall’attore è fondata e dev’essere accolta.

Com’è noto, la querela di falso è un’istanza che ha lo scopo di accertare la falsità di un atto pubblico o di una scrittura privata riconosciuta o giudizialmente accertata.

Nella fattispecie in esame, la querela di falso è ammissibile.

“Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l’atto sia consegnato all’indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l’avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla firma del destinatario o di persona delegata, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall’agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall’art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell’avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all’art. 160 cod. proc. civ.” (così Cass. n. 30485/2021, Cass. n. 4556/2020; Cass. n. 16289/2015; Cass. SS. UU. n. 9962/2010).

La proposizione di querela di falso è in tali casi, dunque, l’unico strumento giuridico idoneo ad interrompere, con efficacia erga omnes, il collegamento fra il soggetto consegnatario dell’atto e l’effettivo destinatario della notifica. Come rilevato anche dalla giurisprudenza di merito, “tale conclusione appare in linea con lo scopo cui tende il giudizio di falso in via principale, scopo consistente nel sottrarre al documento falso l’attitudine a costituire strumento di prova a favore di chi possa su di esso fondare una propria pretesa, eliminando o rendendo privo di forza probatoria un documento suscettibile di determinare un falso convincimento del giudice, se esibito in un distinto processo (Cass. 27.7.1992, n. 9013; Cass., 3.8.2017, n. 19413)” (Trib. Milano, n. 1441/2023).

Nel caso in esame, l’agente postale ha indicato nell’avviso di ricevimento (facente parte integrante della relazione di notificazione) di aver consegnato il plico al ‘destinatario persona fisica‘ – che ha firmato per ricevuta e, dunque, ha certificato fino a querela di falso che il soggetto che ha ricevuto il plico e firmato gli avvisi medesimi era proprio XXX.

Infondata è l’eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata da Agenzia delle Entrate – Riscossione.

“La querela di falso – la quale ha il fine di togliere ad un atto pubblico o ad una scrittura privata riconosciuta l’idoneità a far fede ed a servire come prova di fatti o rapporti – è proponibile contro chi possa avvalersi del documento, per fondare su di esso una pretesa giuridica, sia o meno l’autore della falsificazione”, ovvero, “Legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che intenda avvalersi del documento per fondarvi una domanda o un’eccezione, non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l’autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità” (cfr. Cass. 30.8.2007 n. 18323; Cass. 17.7.2019 n. 19281).

Alla luce dei già menzionati condivisibili principi di diritto e posto che nel caso di specie XXX ha ricevuto una comunicazione di iscrizione ipotecaria da Agenzia delle Entrate Riscossione, è evidente che sussista la legittimazione passiva del soggetto (Agenzia delle Entrate Riscossione) che intende avvalersi del documento.

E’ parimenti infondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata da Poste Italiane s.p.a., avuto riguardo all’azione proposta, alle allegazioni di fatto su cui essa si fonda e all’interesse manifestato dall’attore all’accertamento della dedotta falsità dell’avviso notificati a mezzo posta.

Oggetto di querela sono infatti le attestazioni, rilasciate dall’agente postale, in ordine al recapito di una comunicazione di iscrizione ipotecaria. Ebbene, non può che ravvisarsi l’interesse di entrambi i convenuti Agenzia delle Entrate Riscossione e Poste Italiane ad avvalersi degli effetti di tali avvisi.

La S.C. ha infatti sostenuto che “la querela di falso – la quale ha il fine di togliere ad un atto pubblico o ad una scrittura privata riconosciuta l’idoneità a far fede ed a servire come prova di fatti o di rapporti – è proponibile contro chi possa avvalersi del documento, per fondare su di esso una pretesa giuridica, sia o meno l’autore della falsificazione” (Cass., 30.8.2007, n. 18323).

Pertanto, per la sussistenza della legittimazione passiva di entrambi i convenuti è sufficiente che l’attore abbia allegato e sufficientemente dimostrato che i documenti querelati, a prescindere dal coinvolgimento materiale degli enti convenuti nella loro formazione, possano essere da loro utilizzati per fondare pretese giuridiche nei confronti dell’attore.

Anche gli altri elementi richiesti dalla norma sulla querela di falso erano presenti per la proposizione della querela di falso in via principale, tanto che deve essere rigettata l’eccezione delle convenute di inammissibilità dell’azione e di difetto di legittimazione passiva.

Ebbene, come già anticipato, nel merito la domanda è fondata e deve essere accolta.

Il c.t.u. nominato in corso di causa ha esaminato la firma apposta in calce su avviso di ricevimento emesso dall’Agenzia delle Entrate, n. 116486257935 del 21.03.2005, avendo esaminato l’originale.

Dopo aver esaminato le firme in comparazione ed aver fatto eseguire il saggio grafico all’attore XXX ed aver eseguito studi approfonditi, il c.t.u. ha concluso nel senso che vi sono caratteristiche grafomotorie qualitativamente incompatibili con la firma apposta all’avviso di ricevimento impugnato.

Deve pertanto ritenersi che la firma apposta sull’avviso di ricevimento in verifica non appartiene alla mano di XXX.

Per tali motivi, la domanda di accertamento della falsità della sottoscrizione apposta all’avviso di ricevimento dev’essere accolta.

Le spese del procedimento seguono la soccombenza e devono essere pertanto poste a carico delle parti convenute, in solido. I compensi sono calcolati ai sensi del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, con riferimento al valore indeterminabile a complessità bassa della causa ed applicazione dei compensi medi, ridotti del 50% per la semplicità delle questioni giuridiche controverse.

Anche le spese di c.t.u. vanno poste, come da decreto di liquidazione emesso in corso di causa, definitivamente a carico delle convenute soccombenti, in solido.

P.Q.M.

Il Tribunale di Crotone, nella suddetta composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di querela di falso proposta in via principale (R.G. n. 2036/2020) da XXX, nato a, contro Agenzia delle Entrate – Riscossione, in persona del legale rappresentante p.t., cod. fisc. e Poste Italiane S.p.A., cod. fisc., in persona del legale rappresentante p.t., contrariis rejectis, così provvede:

in accoglimento della domanda dell’attore, dichiara la falsità della firma apposta in calce su avviso di ricevimento emesso dall’Agenzia delle Entrate, n. del 21.03.2005; per l’effetto, ordina ai sensi degli art. 226 c.p.c. e 537 c.p.p. che il Cancelliere provveda ad annotare il dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato della stessa, sull’originale del documento di cui al punto precedente, dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza; dispone, dopo l’annotazione, la restituzione dell’originale del documento oggetto di querela;

condanna Agenzia delle Entrate Riscossione e Poste Italiane s.p.a., in solido, al pagamento delle spese sostenute dall’attore, liquidandole in € 759,99 per esborsi ed € 4.951,70 per compensi professionali oltre IVA, CPA e compenso forfettario del 15% come per legge, da corrispondersi direttamente in favore dell’avv. Giselda Mercurio, dichiaratasi anticipataria; pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido, le spese di c.t.u., come liquidate in atti.

Così deciso in Crotone, nella Camera di Consiglio del 24.7.2023.

Il Presidente rel. est.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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