fbpx
Generic filters
Parola esatta ...
Cerca nei titolo
Search in excerpt
Filtra per categoria
Codice Civile
Codice Penale

Assenza di contrasto circa la pronuncia del divorzio

Assenza di contrasto tra le parti circa la pronuncia del divorzio esclude la configurabilità della soccombenza.

Pubblicato il 17 February 2023 in Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale ordinario di Aosta

Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:

Sentito il relatore, ha pronunciato la seguente

SENTENZA DEFINITIVA n. 40/2023 pubblicata il 02/02/2023

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1090.2020 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto

SCIOGLIMENTO di matrimonio

promossa dal ricorrente

XXX,

nei confronti della resistente

YYY,

con l’intervento del

PUBBLICO MINISTERO presso l’intestato Tribunale

Le conclusioni sono state precisate dalle parti all’udienza del 11.10.2022 come segue.

PER IL RICORRENTE: NEL MERITO Disporre l’affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori con allocazione principale presso la madre, tenuto conto del domicilio estero del signor XXX, confermando il calendario di visite già previsto in sede di separazione, valutando se del caso l’affidamento in via esclusiva dei tre figli minori al padre ovvero l’allocazione principale degli stessi a Dublino presso il padre;

Disporre, nel caso di conferma di allocazione dei figli presso la madre, affinché il padre possa incontrare e tenere con sé i figli ogni qualvolta sia possibile ed in difetto di accordo tra i coniugi;

disporre che il padre possa tenere con sè i figli mediamente due volte al mese in coincidenza del proprio rientro in Italia, per un periodo di due – quattro giorni compatibili con la Sua occupazione lavorativa all’estero, nonché due settimane anche non consecutive in estate (da concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno) e una settimana in occasione delle vacanze invernali (indicativamente dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio).

Disporre, nel caso di conferma di allocazione dei figli presso la madre, che la madre provveda a dotarsi di connessione internet “flat”, come strumento necessario alla comunicazione tra padre e figli.

Determinare , nel caso di conferma di allocazione dei figli presso la madre, a favore dei minori sino al raggiungimento della loro indipendenza economica un assegno di mantenimento da corrispondersi alla madre entro il giorno cinque di ogni mese, nella misura non superiore ad Euro 300,00 cadauno, rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese scolastiche, delle spese ludico motorie e mediche, non coperte dal servizio sanitario nazionale, tutte previamente concordate e documentate concordare tra i genitori, che sul punto richiamano il contenuto del Protocollo d’intesa siglato fra magistrati e avvocati del Foro di Torino sulle spese per i figli in materia di separazione e divorzio.

Con il favore delle spese di causa.

PER LA RESISTENTE:

Confermare l’affido condiviso ad entrambi i genitori dei tre figli minori, individuando la casa della madre quale loro residenza e dimora abituale;

Delineare, in ogni caso, il calendario degli incontri dei minori con il padre, secondo quanto già disposto in sede di separazione;

Porre a carico del signor XXX, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma che sarà ritenuta congrua, comunque, non inferiore ad € 2.721,66 mensili indicizzati, ovvero alla medesima somma stabilita in sede di separazione, così come oggi risultante per effetto dell’intervenuta rivalutazione;

Porre, altresì, a carico del signor XXX l’obbligo di concorrere nella misura che sarà ritenuta congrua, in correlazione alle rispettive disponibilità dei genitori, comunque non inferiore al 50%, alle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche e ludico – sportive dei figli, necessitate, ovvero previamente concordate e, comunque, documentate, facendo riferimento al Protocollo fra Magistrati ed Avvocati del Foro di Aosta.

Con vittoria delle spese.

Conclusioni del Pubblico Ministero:

“esprime parere favorevole alla pronuncia di divorzio con rinuncia ai termini per l’impugnazione”.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

I. Va dato preliminarmente atto della pronuncia di sentenza parziale di scioglimento del vincolo per cui la causa giunge ora definitivamente a conclusione sulle altre domande svolte dalle parti

Dalla loro unione sono nati tre figli ancora minorenni.

II. In sede di separazione personale consensuale dei coniugi (separazione omologata con provvedimento del Tribunale di Aosta del 08.03.2017), i figli della coppia sono stati affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica principale presso l’abitazione della madre; il padre poteva vedere e tenere con sé i figli secondo gli accordi da assumersi con la madre e in difetto secondo il seguente calendario: a week end alternati dal venerdì dall’uscita di scuola al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola; vacanze infrascolastiche alternate e sei settimane durante il periodo estivo; stante il lavoro all’estero del padre veniva previsto che il padre potesse richiedere – per ragioni di lavoro – spostamenti del week end di spettanza ad altro da concordare con la madre con preavviso di almeno 5 giorni; il padre da allora concorre al mantenimento dei figli minori corrispondendo complessivamente la somma mensile di Euro 2.500,00 rivalutabile, oltre al 50% delle spese medico-sanitarie non coperte dal SSN ed al 50% delle restanti, per il resto richiamato il Protocollo d’intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione siglato tra Magistrati e Avvocati del Foro di Torino; la moglie rinunciava all’assegno di contributo al proprio mantenimento.

In tale contesto, vanno dunque tenute ferme le condizioni di affidamento già stabilite con riferimento alla separazione personale dei coniugi, non essendovi sostanzialmente contrasto fra le parti su tale punto. Al riguardo, si osserva ulteriormente che:

– l’affidamento condiviso ad entrambi i genitori è conforme al modello delineato dal legislatore, senza che siano emersi elementi di contrarietà all’interesse della figlia derivanti dall’affidamento all’uno o all’altro dei genitori medesimi;

– la collocazione abitativa prevalente presso la madre va mantenuto in assenza di elementi di pregiudizio per i minori e senza che siano emerse circostanze denotanti l’inidoneità della madre a svolgere i relativi compiti; del resto un trasferimento dei figli in Irlanda, dove il padre ha formato un altro nucleo, con un’altra donna che ha sposato e da cui ha avuto un figlio nella primavera del 2017 (anno della separazione dalla YYY) non pare corrispondere all’interesse dei figli che verrebbero sradicati dalla realtà in cui hanno sempre vissuti, per andare a vivere, per giunta, in un Paese straniero;

– le modalità di frequentazione padre/figli previste in separazione sono sufficientemente ampie da garantire il loro diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori nonché di ricevere da entrambi cura, educazione, istruzione ed assistenza, e ciò contemperando tale diritto con la situazione obiettiva in cui versa il nucleo, tenuto per l’appunto conto della distanza in cui vive il padre. Del resto la documentazione prodotta dallo stesso ricorrente (doc. 48-52) attesta che sono state nel tempo effettuati, sia le visite del padre ai minori, seppure saltuariamente tenuto conto anche delle restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19, sia i contatti audiovisivi a distanza con i minori. Per tale ragione non sembra necessario ordinare alla madre di dotarsi di strumenti telematici ulteriori, dal momento che quelli in atto sembrano sufficienti. Va invece confermata la prosecuzione del Servizio psicologico in corso (di cui vi è traccia nella citata documentazione) con finalità di sostegno ai minori, mediazione del conflitto ancora acceso fra i genitori e organizzazione degli incontri e dei contatti fra padre e figli, per i quali occorrerà che i genitori diano la loro piena ed efficace collaborazione.

III. Per quanto concerne la contribuzione del padre al mantenimento dei figli, si osserva innanzitutto che le condizioni economico-reddituali delle parti paiono sostanzialmente inalterate rispetto alla separazione.

Anzi si osserva un leggero incremento del reddito del padre che (doc. 60 di parte ricorrente) è arrivato a guadagnare la considerevole cifra di oltre 7.100 euro mensili netti.

La nascita del figlio nato dal nuovo rapporto sentimentale instaurato dal padre è poi pressochè coeva alla separazione, ragion per cui non si può dire che essa costituisca “fatto nuovo” rilevante ai fini che ci occupano.

La signora YYY è insegnante, lavoro da cui ritrae un modesto reddito di poco più di 1000 euro mensili netti. Inoltre la stessa ha sofferto gravi problemi di salute che hanno provocato la sospensione dell’odierno giudizio ed una lunga assenza dal lavoro per malattia.

Tali ragioni giustificano la conferma degli accordi raggiunti in sede di separazione anche con riguardo al mantenimento dei minori. L’entità dell’assegno va rivalutato all’attuale, ragion per cui esso viene fissato nella somma di € 2.721,66, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT oltre ovviamente al 50% delle spese straordinarie.

IV. A fronte della mancanza di domande delle parti volte a conseguire l’attribuzione di assegno divorzile, nulla va disposto al riguardo, non essendo peraltro ravvisabile uno specifico interesse a conseguire una declaratoria negativa circa la sussistenza dei relativi presupposti, in mancanza di un’apposita richiesta di assegno di una parte nei confronti dell’altra.

In considerazione del tenore complessivo delle domande delle parti, quindi, null’altro va disposto. V. L’esaustività dei rilievi svolti (aventi carattere assorbente) rende ultronea ogni altra valutazione.

Parimenti, risulta ultroneo l’espletamento di ulteriore attività processuale a carattere istruttorio. Non pare necessario svolgere un’indagine ulteriore sulle capacità genitoriali e/o sul regime di affidamento e collocazione più idonea ai minori, che non farebbe che accendere ulteriormente il conflitto fra le parti, senza condurre ad alcun utile risultato, posto che sul trasferimento all’estero dei minori valgono le considerazioni già svolte, e che, sulle capacità genitoriali della madre non sembrano emergere elementi significativi per porre in dubbio la loro sussistenza.

VI. In ordine alla regolamentazione delle spese processuali, si osserva infine che:

a) l’assenza di contrasto tra le parti circa la pronuncia del divorzio (costituente la domanda principale oggetto di causa, cui sono ricollegate le altre istanze) esclude la configurabilità della soccombenza di una delle parti rispetto a tale domanda che possa giustificare una condanna integrale alle spese del giudizio; del pari sembra non esservi serio contrasto fra le parti circa le modalità di affidamento e collocazione dei minori, giacchè le stesse in via principale hanno concluso per la conferma dell’affidamento condiviso e conferma della collocazione abitativa che perdura fin dalla separazione;

b) per il resto, parte ricorrente risulta integralmente soccombente rispetto alle altre domande, soprattutto a carattere economico, motivo per cui il 50% delle spese processuali vanno poste a suo carico, con compensazione della restante metà.

P.Q.M.

Il Tribunale ordinario di Aosta in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1090.2020 R.G, sentito il Pubblico Ministero, vista la sentenza parziale non definitiva resa in corso di causa (sentenza n. 300/2021 del 26.10.2021), con la quale è già stato pronunciato lo scioglimento del vincolo fra le parti XXX e YYY, disattesa, respinta od assorbita ogni altra e contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: 1) DISPONE l’affidamento condiviso dei figli XXX **** n. in data 19.04.2006, XXX *** n. in data 01.10.2010 e XXX **** n. in data 27.09.2013 ad entrambi i genitori con collocazione abitativa prevalente e residenza presso la madre;

2) DISPONE la conferma degli accordi presi consensualmente fra le parti in sede di separazione per quanto concerne la regolamentazione del diritto di visita del padre ai figli minori, disponendo altresì che prosegua la presa in carico del nucleo da parte dell’SSD Area Evolutiva di Chatillon con compiti di sostegno psicologico ai minori, mediazione del conflitto famigliare ed organizzazione delle visite del padre ai minori e dei contatti audiovisivi fra padre e figli;

3) DISPONE che il padre corrisponda alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, la somma mensile di € 2.721,66, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT di incremento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati;

4) DISPONE che il padre contribuisca altresì, nella misura del 50%, alle spese sanitarie non coperte da SSN, scolastiche e ludico – sportive dei figli, necessitate, ovvero previamente concordate e, comunque, documentate, facendo riferimento al Protocollo fra Magistrati ed Avvocati del Foro di Aosta;

5) COMPENSA tra le parti il 50% delle spese processuali del presente giudizio.

6) DICHIARA tenuto e condanna XXX a versare a YYY il restante 50% delle spese di lite liquidate, in € 3.808 oltre 15% per spese generali, iva e cpa come per legge.

Così deciso in Aosta, in data 02.02.2023

IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE

 

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

Desideri approfondire l'argomento ed avere una consulenza legale?

Prenota un appuntamento. La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza / conference call e si svolge in tre fasi.

Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.

Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.

Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.

LexCED
Desideri approfondire l’argomento ed avere una consulenza legale?

Articoli correlati