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Codice Penale

Disconoscimento della sottoscrizione, fotocopia

In tema di disconoscimento della sottoscrizione, il termine per il disconoscimento si applica anche nel caso in cui il documento sia stato prodotto in fotocopia

Pubblicato il 05 October 2021 in Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 763/2021 pubblicata il 01/10/2021

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 279/2020 con OGGETTO: Appalto promossa da:

XXX

ATTORE/I contro

YYY SRL

CONVENUTO

ZZZ (C.F.)

KKK in liquidazione (CF) – CONTUMACE

TERZI CHIAMATI

La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza del 27/05/2021

Motivi della decisione

Succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione

– art. 118 disp. Att. c.p.c.- 

1. Con atto di citazione ritualmente notificato XXX conveniva davanti al Tribunale di Livorno la YYY SRL esponendo :

– di aver affidato alla convenuta nel novembre 2016 per il restauro integrale un furgone d’epoca, Volkswagen T2;

– di aver regolarmente versato il corrispettivo richiesto;

– che il furgone era restituito a giugno 2017 con rilascio di una dichiarazione di garanzia del seguente tenore: “Garantisco di aver eseguito tutti i lavori di risanamento della carrozzeria, in ogni sua parte, del furgone Volkswagen T2 per un ripristino totale e di avere rifatto il motore totalmente rettificato in tutte le sue parti meccaniche con impianto elettrico controllato e funzionante. Risponderò quindi di eventuali difetti o guasti che dovessero manifestarsi nel motore in un anno da oggi e risponderò pure di eventuali vizi riscontrabili nei lavori eseguiti alla carrozzeria e impianti nei termini di legge. Dichiaro altresì di essermi stato corrisposto il prezzo totale dei lavori eseguiti.”;

– che in realtà erano stati riscontrati numerosi vizi e difetti nelle opere realizzate; – che era stato già esperito un procedimento ex 696 bis c.p.c.

Parte attrice chiedeva:

“- accertare l’inadempimento della YYY Srl alla garanzia prestata e per l’effetto condannare al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dal Dott. XXX. – Con il favore delle spese e onorari del presente giudizio e del procedimento ex art. 696 c.p.c.”

Si costituiva in giudizio la convenuta YYY SRL , contestando la domanda ed in particolare rilevando ed eccependo:

– che il Sig. XXX aveva richiesto la sistemazione in economia del furgone Volkswagen degli anni ’70;

– di fornire pezzi di ricambio e di aver messo in contatto il Sig. XXX con gli addetti specializzati (carrozzieri, meccanici);

– che successivamente alla riconsegna del mezzo era chiamata per un intervento, constatando che il furgone in stato di apparente abbandono, parcheggiato in salita con il freno a mano tirato ed acqua all’interno;

– di aver eseguito alcuni interventi successivi;

– di aver cercato un accordo conciliativo;

– che il proprietario del veicolo non era l’attore ma il Sig. ***;

– che il budget messo a disposizione dall’attore non era sufficiente per un restauro integrale;

– che era contestata la prodotta garanzia;

– che non vi era stata idonea manutenzione del furgone da parte dell’attore;

– che il contraddittorio doveva essere esteso “alle ditte che hanno materialmente posto in essere i lavori di rifacimento del furgone, ognuno per la parte di propria competenza, ovvero ZZZ snc. corrente in; KKK, corrente in; *** snc, corrente in.

Parte convenuta chiedeva quindi di chiamare in giudizio i terzi indicati e concludeva :

“-accerti, con le conseguenti pronunce, il difetto di legittimazione di parte attrice ; nel merito rigetti in tutto od in parte la domanda e, in caso di accoglimento, anche parziale, accertata la responsabilità dei terzi chiamati, ognuno per la parte di intervento effettuata, li condanni a tenere indenne la YYY srl da tutte le conseguenze negative derivanti dal presente giudizio”.

Parte convenuta con successivo atto dichiarava di rinunziare alla chiamata in causa di *** snc; la KKK pur ritualmente citata in giudizio (notifica a mezzo pec all’indirizzo : vedi deposito del 18 dicembre 2020) rimaneva contumace.

Si costituiva in giudizio la terza chiamata ZZZ, contestando le pretese della convenuta, in particolare rilevando ed eccependo:

– che la chiamata in causa era del tutto indeterminata;

– di essere estranea alla garanzia rilasciata e che la relazione svolta in sede di procedimento ex 696 bis c.p.c. non le era opponibile non avendo partecipato al precedente giudizio;

– di aver eseguito alcuni interventi al furgone, senza tuttavia non ricevere mai il corrispettivo di euro 3.030,00 oltre IVA concordato con la YYY;

– di non aver comunque mai ricevuto, prima dell’atto di citazione per chiamata del terzo, alcuna contestazione di vizi, richiesta di danni od altro, con conseguente decadenza ex 1667, 2226 c.c.

La terza chiamata concludeva:

“accertare e dichiarare la nullità dell’atto di citazione per chiamata di terzo notificata da YYY srl alla concludente; respingere la domanda attrice perché infondata in fatto e diritto e non provata, almeno per quanto possa giovare gli interessi della comparente anche per carenza di legittimazione attiva della parte attrice; respingere altresì la domanda di manleva posta dalla YYY srl correlata alla domanda attrice di inadempimento della garanzia scritta rilasciata,garanzia alla quale palesemente la concludente è estranea; accertare e dichiarare decaduta e prescritta la domanda per vizi/difetti/inadempimenti correlati ai lavori eseguiti dalla concludente nell’ipotesi che si possa ritenere contenuta nella domanda di manleva azione ex artt.1667 e 2226 c.c; in ipotesi di accoglimento della domanda di YYY srl verso la concludente, respingere la domanda di YYY S.r.l. nei confronti della comparente chiamata in causa in accoglimento della eccezione di inadempimento. Vinte le spese di causa”

La causa era istruita con produzioni documentali, le parti precisavano le conclusioni, come da verbale di udienza del 27/05/2021 e il Giudice tratteneva la causa in decisione, a norma dell’art. 281 quinquies c.p.c., assegnando i termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e delle memorie di replica.

2. La domanda di parte attrice nei confronti della convenuta è fondata nei limiti di seguito esposti.

2.1. E’ pacifico che XXX si sia rivolto alla convenuta YYY SRL per le opere di ripristino del furgone d’epoca, Volkswagen T2; non è contestato che sia stato corrisposto dal medesimo XXX alla convenuta YYY SRL il corrispettivo richiesto (vedi anche mail doc. 2 di parte attrice).

Ciò posto le eccezioni di “difetto di legittimazione” attiva-passiva sollevate da parte convenuta sono destituite di fondamento: indipendentemente dall’intestazione del veicolo al PRA, parte attrice è comunque il soggetto che ha richiesto le riparazioni e corrisposto il relativo corrispettivo e quindi parte contrattuale legittimata a far valere le richieste formulate correlate a vizi e difetti nelle opere eseguite; parte convenuta è poi il soggetto che ha assunto contrattualmente nei confronti del cliente il compito di eseguire le opere di ripristino ed è tenuto a rispondere di eventuali vizi e difetti, anche nel caso in cui abbia fatto eseguire parte delle opere a terzi.

2.2. Parte attrice ha prodotto una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della parte convenuta del seguente tenore:

“Garantisco di aver eseguito tutti i lavori di risanamento della carrozzeria, in ogni sua parte, del furgone Volkswagen T2 per un ripristino totale e di avere rifatto il motore totalmente rettificato in tutte le sue parti meccaniche con impianto elettrico controllato e funzionante. Risponderò quindi di eventuali difetti o guasti che dovessero manifestarsi nel motore in un anno da oggi e risponderò pure di eventuali vizi riscontrabili nei lavori eseguiti alla carrozzeria e impianti nei termini di legge. Dichiaro altresì di essermi stato corrisposto il prezzo totale dei lavori eseguiti.”

Tale scrittura privata era già stata prodotta nell’ambito del precedente giudizio ex 696 bis c.p.c. e non è stata oggetto di specifico disconoscimento ex 214 c.p.c. con la conseguenza che deve ritenersi riconosciuta.

Anche nel presente giudizio parte convenuta, pur contestando la valenza e gli effetti della dichiarazione non ha compiuto un disconoscimento formale ed espresso della sottoscrizione quale quello richiesto ex 214 c.p.c. , come precisato dai giudici di legittimità (vedi quanto dedotto in comparsa: “quanto alla c.d. garanzia, allegato 1 atto di citazione di parte attrice, di cui si se ne contesta la qualifica e la valenza nei confronti della comparente … Si nota infatti che: -non c’è una data certa non c’ è un’intestazione , né una firma leggibile si parla genericamente di un furgone Wolksvagen T2 si parla di garanzia di lavori eseguiti alla carrozzeria, motore ed impianti, ma la YYY non ha eseguito alcun lavoro, e di ciò XXX ne è consapevole dato che si è personalmente recato nelle varie officine; si parla di un risanamento della carrozzeria in ogni sua parte quando XXX sa bene di aver rifiutato alcune tipologie di lavori e/o di ricambi perchè aumentavano il minimo budget che aveva stabilito di spendere e che quella che è stata richiesta era la sistemazione in economia di un furgone di lamiera degli anni 70 e inutilizzato da anni inoltre il prezzo pagato per il ripristino, comprensivo dei pezzi di ricambio (poco più di € 10.000,00) era da considerarsi un “prezzo di favore” per lo stato a cui il furgone era stato riportato dopo gli interventi” , vedi tra le altre Cassazione civile sez. II, 16/10/2020, n.22577: in tema di disconoscimento della sottoscrizione: il termine per il disconoscimento della sottoscrizione previsto dagli articoli 241 e 215 del codice di procedura civile si applica anche nel caso in cui il documento sia stato prodotto in fotocopia; il disconoscimento di una scrittura privata, pur non richiedendo, ai sensi dell’articolo 214 del codice di procedura civile, una forma vincolata, deve avere i caratteri della specificità e della determinatezza e non può costituire una mera espressione di stile, risolvendosi peraltro la relativa valutazione in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato”).

Nella fattispecie, come esposto, parte convenuta (peraltro solo nel presente giudizio di merito) ha formulato contestazioni circa efficacia, valenza, impegni correlati alla scrittura prodotta ma non ne ha formalmente ed espressamente disconosciuto la sottoscrizione.

Nel merito la carenza di data, intestazione, leggibilità della firma (non disconosciuta) non sono rilevanti, il riferimento al “furgone Volkswagen T2” è più che sufficiente per individuare l’oggetto (posto che è pacifico che non vi siano altri mezzi del genere riparati dalla convenuta per l’attore), il corrispettivo pagato è comunque congruo posto che è pacificamente quello concordato.

Del resto la espressa garanzia in ordine alle lavorazioni emerge anche dalla precedente corrispondenza (vedi anche messaggio del 26 novembre 2016, doc. 24 di parte attrice: “sono a confermarti che con i ricambi dell’ordine che abbiamo effettuato verrà ripristinata la carrozzeria in tutte le sue parti e le parti interne di selleria e pannellatura interna. Più verrà rigenerato il motore nelle sue parti di funzionamento salvo modifiche che faremo assieme, la parte frenante in toto”).

2.3. Il CTU Ing. Rivolti, nel contraddittorio tra le parti e replicando adeguatamente alle osservazioni dei CTP ha determinato in complessivi € 3.363,36 IVA compresa il costo degli “ulteriori interventi necessari .. per un completo ripristino del mezzo” (vedi, in dettaglio, relazioni doc. 15 e 18 di parte ricorrente).

Non vi sono motivi per discostarsi dalla analitica e motivata indicazione del CTU.

2.4. In merito alla posizione delle terze chiamate era onere della parte convenuta indicare, con precisione, quali fossero gli interventi eseguiti dalle diverse “ditte che hanno materialmente posto in essere i lavori di rifacimento del furgone, ognuno per la parte di propria competenza, ovvero ZZZ snc. corrente in; KKK, corrente in;  *** snc, corrente in” (vedi comparsa di costituzione) e quindi la riferibilità e responsabilità in relazione ai singoli lavori di ripristino indicati come necessari dal CTU; tale preliminare e necessario onere non è stato assolto, neppure con le richieste di prova orale; né sono state depositate fatture delle terze chiamate o documentati pagamenti nei confronti dei terzi chiamati.

Le domande formulate nei confronti delle terze chiamate ZZZ snc (costituita ) e KKK (contumace) devono quindi rigettarsi (parte convenuta ha invece rinunziato alla domanda nei confronti di Rettifiche *** snc).

3. Parte convenuta deve quindi essere condannata al pagamento a favore dell’attore di euro 3.363,36.

Le spese di lite, comprese quelle del precedente procedimento ex 696 bis c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avuto “riguardo.. alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata” ex art. 5 D.M. 55/2014, con riduzione per la fase istruttoria del presente giudizio di merito (attesa l’assenza di udienze di prova orale).

P.Q.M.

Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:

1) condanna la convenuta YYY SRL al pagamento a favore dell’attore XXX di euro 3.363,36

2) rigetta le domande della convenuta YYY SRL nei confronti delle terze chiamate ZZZ e KKK in liquidazione

3) condanna parte convenuta YYY SRL a rimborsare all’attore XXX le spese del precedente giudizio ex 696 bis c.p.c., che liquida in € 1.071,25, di cui € 145,50 per spese, € 200,00 per la fase di studio della controversia, € 270,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 335,00 per la fase istruttoria/di trattazione, € 120,75 per spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre ad euro 886,00 per spese CTP ed oltre al rimborso dei compensi liquidati al CTU; condanna parte convenuta YYY SRL a rimborsare all’attore XXX le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro € 2.499,60, di cui € 264,00 per spese, € 405,00 per la fase di studio della controversia, € 405,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 324,00 per la fase istruttoria/di trattazione, € 810,00 per la fase decisionale, € 291,60 per spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge

4) condanna parte convenuta YYY SRL a rimborsare alla terza chiamata ZZZ SNC le spese processuali, che liquida € 2.235,60, di cui € 405,00 per la fase di studio della controversia, € 405,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 324,00 per la fase istruttoria/di trattazione, € 810,00 per la fase decisionale, € 291,60 per spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge Così deciso in data 1 ottobre 2021 dal Tribunale di Livorno

IL GIUDICE dott.

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