Home » Codici » Codice di procedura penale » Parte SECONDA » Libro V INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE » Titolo V ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO » Art. 358
Attivita' di indagine del pubblico ministero
1. Il pubblico ministero compie ogni attivita' necessaria ai fini indicati nell'articolo 326 e svolge altresi' accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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