Un individuo è stato condannato per la **gestione illecita di rifiuti** speciali non pericolosi e il loro trasporto senza autorizzazione. Ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo di aver bonificato il sito e di aver presentato prove al Pubblico Ministero, chiedendo la non punibilità o una pena più lieve. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che la condizione di non punibilità per bonifica non si applica al reato di gestione illecita di rifiuti. Ha inoltre stabilito che i documenti sulla bonifica non erano stati prodotti correttamente nei gradi precedenti e non potevano essere presentati per la prima volta in Cassazione. L'offesa non è stata ritenuta di lieve entità data l'ingente quantità di rifiuti e la pluralità di condotte.
Continua »