La Corte di Cassazione ha assolto due magistrati dell'accusa condannati in appello per rifiuto di atti d'ufficio. I magistrati non avevano depositato alle difese chat e documenti provenienti da un fascicolo collegato, ritenuti non rilevanti e non formalmente acquisiti. I giudici di legittimità hanno chiarito che l'attività integrativa d'indagine costituisce una facoltà discrezionale e non un obbligo vincolato. Il pubblico ministero titolare del processo deve vagliare la pertinenza del materiale esterno e non è tenuto a riversare automaticamente ogni segnalazione. La decisione di non inserire gli atti, condivisa con i vertici della Procura, esclude la doverosità e l'arbitrarietà della condotta. La Suprema Corte ha annullato la condanna senza rinvio perché il fatto non sussiste e revocato il risarcimento civile.
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