Home » Codici » Codice di procedura penale » Parte SECONDA » Libro V INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE » Titolo V ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO » Art. 378
Poteri coercitivi del pubblico ministero
1. Il pubblico ministero ha, nell'esercizio delle sue funzioni, i poteri indicati nell'articolo 131.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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