Home » Codici » Codice di procedura penale » Parte CIVILE, RESPONSABILE CIVILE E CIVILMENTE OBBLIGATO PER LA PENA PECUNIARIA » Libro II ATTI » Titolo VII NULLITÀ » Art. 183
Sanatorie generali delle nullita'
1. Salvo che sia diversamente stabilito, le nullita' sono sanate:
a) se la parte interessata ha rinunciato espressamente ad eccepirle ovvero ha accettato gli effetti dell'atto;
b) se la parte si e' avvalsa della facolta' al cui esercizio l'atto omesso o nullo e' preordinato.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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