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Art. 183 Codice di procedura penale

Sanatorie generali delle nullita'

1. Salvo che sia diversamente stabilito, le nullita' sono sanate:

a) se la parte interessata ha rinunciato espressamente ad eccepirle ovvero ha accettato gli effetti dell'atto;

b) se la parte si e' avvalsa della facolta' al cui esercizio l'atto omesso o nullo e' preordinato.

Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.