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Titolo V — NOTIFICAZIONI

Codice di procedura penale

Articoli

  • Art. 148 Organi e forme delle notificazioni
  • Art. 149 Notificazioni urgenti a mezzo del telefono e del telegrafo
  • Art. 150
  • Art. 151
  • Art. 152 Notificazioni richieste dalle parti private
  • Art. 153 Notificazioni e comunicazioni al pubblico ministero
  • Art. 153-bis Domicilio del querelante. Notificazioni al querelante.
  • Art. 154 Notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria
  • Art. 155 Notificazioni per pubblici annunzi alle persone offese
  • Art. 156 Notificazioni all'imputato detenuto
  • Art. 157 Prima notificazione all'imputato non detenuto
  • Art. 157-bis Notifiche all'imputato non detenuto successive alla prima
  • Art. 157-ter Notifiche degli atti introduttivi del giudizio all'imputato non detenuto
  • Art. 158
  • Art. 159 Notificazioni all'imputato in caso di irreperibilita'
  • Art. 160 Efficacia del decreto di irreperibilita'
  • Art. 161 Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni
  • Art. 162 Comunicazione del domicilio dichiarato o del domicilio eletto
  • Art. 163 Formalita' per le notificazioni nel domicilio dichiarato o eletto
  • Art. 164 Efficacia della dichiarazione e dell'elezione di domicilio
  • Art. 165 Notificazioni all'imputato latitante o evaso
  • Art. 166 Notificazioni all'imputato interdetto o infermo di mente
  • Art. 167 Notificazioni ad altri soggetti
  • Art. 168 Relazione di notificazione
  • Art. 169 Notificazioni all'imputato all'estero
  • Art. 170 Notificazioni col mezzo della posta
  • Art. 171 Nullita' delle notificazioni