Home » Codici » Codice di procedura civile » Libro TERZO DEL PROCESSO DI ESECUZIONE » Titolo II DELL'ESPROPRIAZIONE FORZATA » Capo I Dell'espropriazione forzata in generale » Sezione II Del pignoramento » Art. 493
Pignoramenti su istanza di piu' creditori
Piu' creditori possono con unico pignoramento colpire il medesimo bene.
Il bene sul quale e' stato compiuto un pignoramento puo' essere pignorato successivamente su istanza di uno o piu' creditori.
Ogni pignoramento ha effetto indipendente, anche se e' unito ad altri in unico processo.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
Giurisprudenza che applica questo articolo
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