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Art. 493 Codice di procedura civile

Pignoramenti su istanza di piu' creditori

Piu' creditori possono con unico pignoramento colpire il medesimo bene.

Il bene sul quale e' stato compiuto un pignoramento puo' essere pignorato successivamente su istanza di uno o piu' creditori.

Ogni pignoramento ha effetto indipendente, anche se e' unito ad altri in unico processo.

Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.