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Art. 493 Codice di Procedura Civile — Anno 2026

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Pignoramento presso terzi: chi paga il secondo creditore paga due volte
Un lavoratore creditore avvia un pignoramento presso terzi contro un ente pubblico, debitore del suo datore di lavoro. Successivamente altri creditori notificano un secondo pignoramento sullo stesso credito. I due procedimenti non vengono riuniti dal tribunale. I creditori successivi ottengono per primi l'ordinanza di assegnazione e l'ente pubblico paga interamente loro il credito residuo. Quando il primo lavoratore esige il pagamento forte della propria ordinanza, l'ente si oppone sostenendo di essersi liberato avendo adempiuto l'ordinanza cronologicamente anteriore. La Corte di Cassazione rigetta l'opposizione dell'ente debitore: in caso di pignoramenti multipli non riuniti, il terzo pignorato si libera validamente solo se paga il creditore che ha notificato per primo il pignoramento, poiché è la notifica iniziale a vincolare la somma.
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