LexCED: l'assistente legale basato sull'intelligenza artificiale AI. Chiedigli un parere, provalo adesso!

Art. 493 Codice di Procedura Civile — Sezione Seconda Civile

Altri anni per Art. 493 Codice di Procedura Civile

Spese della procedura esecutiva: esenti i creditori successivi
La Corte di Cassazione ha chiarito le regole sulla ripartizione delle spese della procedura esecutiva in caso di pignoramenti riuniti. Un creditore si opponeva al pagamento dei compensi del custode e del delegato alla vendita, liquidati dal giudice a carico di tutti i creditori in solido. Il Tribunale aveva posto tali spese a carico del ricorrente, considerandolo creditore procedente per aver avviato un secondo pignoramento poi riunito al primo. La Suprema Corte ha accolto il ricorso del creditore. I giudici hanno stabilito che l'obbligo di anticipare i costi non grava automaticamente su chiunque promuova un pignoramento successivo. Il giudice deve verificare concretamente quale creditore abbia richiesto o promosso i singoli atti dell'ausiliario. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.
Continua »