La Corte di Cassazione ha chiarito le regole sulla ripartizione delle spese della procedura esecutiva in caso di pignoramenti riuniti. Un creditore si opponeva al pagamento dei compensi del custode e del delegato alla vendita, liquidati dal giudice a carico di tutti i creditori in solido. Il Tribunale aveva posto tali spese a carico del ricorrente, considerandolo creditore procedente per aver avviato un secondo pignoramento poi riunito al primo. La Suprema Corte ha accolto il ricorso del creditore. I giudici hanno stabilito che l'obbligo di anticipare i costi non grava automaticamente su chiunque promuova un pignoramento successivo. Il giudice deve verificare concretamente quale creditore abbia richiesto o promosso i singoli atti dell'ausiliario. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.
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