Home » Codici » Codice di procedura civile » Libro TERZO DEL PROCESSO DI ESECUZIONE » Titolo II DELL'ESPROPRIAZIONE FORZATA » Capo I Dell'espropriazione forzata in generale » Sezione II Del pignoramento » Art. 496
Riduzione del pignoramento
Su istanza del debitore o anche d'ufficio, quando il valore dei beni pignorati e' superiore all'importo delle spese e dei crediti di cui all'articolo precedente, il giudice, sentiti il creditore pignorante e i creditori intervenuti, puo' disporre la riduzione del pignoramento.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
Giurisprudenza che applica questo articolo
Articoli