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Art. 493 Codice di Procedura Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 493 Codice di Procedura Civile

Opposizione agli atti esecutivi: rigetto per vizi tardivi
Un debitore ha contestato la procedura esecutiva immobiliare promossa da alcuni creditori, sostenendo l'estinzione della vendita forzata e lamentando presunte nullità e incompletezze nei dati catastali dei beni pignorati. Il Tribunale ha respinto le doglianze dichiarando l'opposizione tardiva per superamento del termine di venti giorni. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, sancendo che l'opposizione agli atti esecutivi è sempre soggetta al termine perentorio di decadenza, anche dinanzi a vizi gravi o insanabili del pignoramento. La possibilità del giudice di rilevare d'ufficio determinati difetti non attribuisce al debitore la facoltà di proporre ricorso senza limiti di tempo. Inoltre, la Corte ha convalidato la liquidazione delle spese legali parametrata sul valore effettivo di aggiudicazione dell'immobile, rigettando integralmente il ricorso del debitore.
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Spese della procedura esecutiva: esenti i creditori successivi
La Corte di Cassazione ha chiarito le regole sulla ripartizione delle spese della procedura esecutiva in caso di pignoramenti riuniti. Un creditore si opponeva al pagamento dei compensi del custode e del delegato alla vendita, liquidati dal giudice a carico di tutti i creditori in solido. Il Tribunale aveva posto tali spese a carico del ricorrente, considerandolo creditore procedente per aver avviato un secondo pignoramento poi riunito al primo. La Suprema Corte ha accolto il ricorso del creditore. I giudici hanno stabilito che l'obbligo di anticipare i costi non grava automaticamente su chiunque promuova un pignoramento successivo. Il giudice deve verificare concretamente quale creditore abbia richiesto o promosso i singoli atti dell'ausiliario. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.
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