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Art. 638 Codice Penale — Sezione Terza Penale

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Uccisione di animali: legittima difesa negata, condanna confermata
Un proprietario ha ucciso due cani di razza "lupo cecoslovacco" entrati nella sua proprietà. Il Giudice di Pace lo aveva assolto, ritenendo che avesse agito per percepito pericolo. Il Tribunale d'Appello ha ribaltato la decisione, riqualificando il fatto come "Uccisione di animali" (art. 544 bis c.p.) e condannandolo al risarcimento danni. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna, rigettando il ricorso dell'imputato. La Corte ha stabilito che non sussisteva la "necessità" dell'azione, poiché l'uomo avrebbe potuto adottare soluzioni alternative meno drastiche, escludendo così l'applicazione della legittima difesa o dello stato di necessità nell'uccisione di animali.
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Uccisione di animali: quando la difesa diventa crudeltà
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a tre mesi di reclusione per il reato di uccisione di animali (art. 544-bis c.p.) nei confronti di una donna. L'Imputata aveva colpito ripetutamente con un bastone il gatto della vicina, inseguendolo fin sopra un albero dove aveva cercato rifugio, causandone la morte. La difesa sosteneva che l'azione fosse necessaria per separare il gatto dal proprio cane. I giudici hanno respinto la tesi, evidenziando che la prosecuzione della condotta violenta, quando ormai il gatto era fuggito sull'albero e non rappresentava alcun pericolo, escludeva lo stato di necessità e dimostrava la crudeltà del gesto. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna alle spese.
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