Un proprietario ha ucciso due cani di razza "lupo cecoslovacco" entrati nella sua proprietà. Il Giudice di Pace lo aveva assolto, ritenendo che avesse agito per percepito pericolo. Il Tribunale d'Appello ha ribaltato la decisione, riqualificando il fatto come "Uccisione di animali" (art. 544 bis c.p.) e condannandolo al risarcimento danni. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna, rigettando il ricorso dell'imputato. La Corte ha stabilito che non sussisteva la "necessità" dell'azione, poiché l'uomo avrebbe potuto adottare soluzioni alternative meno drastiche, escludendo così l'applicazione della legittima difesa o dello stato di necessità nell'uccisione di animali.
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