Home » Codici » Codice penale » Libro SECONDO DEI DELITTI IN PARTICOLARE » Titolo QUINTO DEI DELITTI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO » Art. 417
Misura di sicurezza
Nel caso di condanna ((per i delitti preveduti dai due articoli precedenti)), e' sempre ordinata una misura di sicurezza.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
Giurisprudenza che applica questo articolo
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