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Art. 417 Codice Penale — Sezione Quinta Penale

Altri anni per Art. 417 Codice Penale

Misure di sicurezza personali: conferma senza riesame in appello
Un uomo condannato per associazione mafiosa ha stipulato un concordato in appello per ridurre la pena detentiva, rinunciando agli altri motivi di gravame. La Corte territoriale ha confermato la misura della libertà vigilata inflitta in primo grado. Il condannato ha presentato ricorso in Cassazione lamentando la mancata rivalutazione autonoma della sua pericolosità attuale. I Supremi Giudici hanno respinto il ricorso dichiarandolo inammissibile: per i reati di mafia vige una presunzione di persistenza del vincolo criminale e l'applicazione delle misure di sicurezza personali non necessita di nuova motivazione se non contestata nell'accordo.
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Associazione per delinquere: condannati anche senza patti scritti
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da cinque imputati condannati per partecipazione a un'associazione mafiosa e a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. I giudici hanno chiarito che l'associazione per delinquere si configura anche senza un accordo formale preventivo, potendo desumersi da comportamenti concludenti come contatti frequenti, canali di rifornimento stabili e gestione comune dei profitti. La Suprema Corte ha confermato la validità delle prove raccolte, tra cui intercettazioni telefoniche e partecipazione a reati-scopo, ribadendo che la condotta di partecipazione si sostanzia nella stabile messa a disposizione del sodalizio criminale. Di conseguenza, le condanne e le misure di sicurezza applicate nei precedenti gradi di giudizio sono state interamente confermate, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria.
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Associazione di tipo mafioso: la Cassazione conferma
La Corte di Cassazione si è pronunciata sui ricorsi di diversi imputati contro una sentenza che aveva riqualificato la loro organizzazione criminale in associazione di tipo mafioso. La Corte ha confermato la natura mafiosa del sodalizio, evidenziando che anche un gruppo nuovo e con raggio d'azione limitato può integrare tale reato se sfrutta la fama e la forza intimidatrice di una precedente organizzazione, come la 'Mala del Brenta'. La sentenza ha annullato parzialmente le condanne solo per alcuni imputati su specifici capi di imputazione o per vizi procedurali, rigettando nel resto i ricorsi.
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Associazione per delinquere: la Cassazione chiarisce
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29285/2024, ha rigettato il ricorso di un imputato condannato per associazione per delinquere. La Corte ha chiarito che una precedente assoluzione per un reato associativo non impedisce una nuova condanna se le due associazioni criminali, pur coeve, sono distinte per composizione e programma. È stato inoltre confermato che un contributo logistico 'essenziale' è sufficiente a integrare la partecipazione al sodalizio, anche senza commettere i reati-fine.
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