Il Tribunale di Sorveglianza aveva confermato la misura della libertà vigilata per due anni nei confronti di un condannato per reati associativi. L'uomo ha impugnato la decisione, lamentando che i giudici avessero applicato una presunzione automatica di pericolosità e contestando la contraddizione tra la riduzione della durata della misura e la conferma della sua pericolosità sociale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che, sebbene non esistano presunzioni legali o semplici legate al reato commesso, il tribunale ha motivato adeguatamente la pericolosità reale esaminando i comportamenti tenuti durante la detenzione. Di conseguenza, la misura della libertà vigilata resta confermata a carico del ricorrente.
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