La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di un soggetto contro la proroga di un anno della misura di sicurezza della libertà vigilata. La Corte ha stabilito che la valutazione del Tribunale di Sorveglianza era ben motivata e che la diversa conclusione di un altro organo giudiziario (sezione Misure di Prevenzione) non è rilevante, poiché basata su parametri normativi differenti. Il ricorso è stato respinto in quanto mirava a una rilettura dei fatti, non consentita in sede di legittimità.
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