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Art. 420 Codice penale

Attentato a impianti di pubblica utilita'

Chiunque commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilita', e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni.

((COMMA ABROGATO DALLA L. 18 MARZO 2008, N. 48)).

((COMMA ABROGATO DALLA L. 18 MARZO 2008, N. 48)).

Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.