Chiunque commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilita', e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 18 MARZO 2008, N. 48)).
((COMMA ABROGATO DALLA L. 18 MARZO 2008, N. 48)).
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato
da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.