Home » Codici » Codice penale » Libro SECONDO DEI DELITTI IN PARTICOLARE » Titolo PRIMO DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO » Capo V Disposizioni generali e comuni ai capi precedenti » Art. 311
Circostanza diminuente: lieve entita' del fatto
Le pene comminate pei delitti preveduti da questo titolo sono diminuite quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalita' o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuita' del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entita'.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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