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Art. 137 Codice Penale — Sezione Settima Penale

Altri anni per Art. 137 Codice Penale

Permesso premio negato: quando i legami criminali bloccano il beneficio
Un detenuto ha chiesto un permesso premio, ma il Tribunale di Sorveglianza ha respinto la sua richiesta. Il Tribunale ha rilevato che il detenuto aveva ripreso i contatti con un gruppo criminale. Il detenuto ha presentato ricorso contro questa decisione, sostenendo vizi di legge e motivazione insufficiente. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione del Tribunale. La Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale fosse adeguata e che il ricorso del detenuto proponeva solo una diversa interpretazione dei fatti. Il detenuto è stato condannato a pagare le spese processuali e una somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Rideterminazione del fine pena: i limiti del reato continuato
Un condannato ha richiesto la rideterminazione del fine pena sostenendo che un periodo di detenzione già scontato dovesse essere computato a suo favore. La richiesta nasceva dal riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati in fase esecutiva, che aveva portato a una pena complessiva inferiore rispetto alla somma delle singole condanne. La Corte d'Appello aveva rigettato l'istanza, decisione poi confermata dalla Corte di Cassazione. I giudici hanno chiarito che il reato continuato è una finzione giuridica valida solo per determinati scopi normativi. Ai sensi dell'art. 657 c.p.p., la riduzione della pena derivante dalla continuazione non comporta l'imputazione automatica del tempo 'risparmiato' ad altre pene in esecuzione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna alle spese.
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