Home » Codici » Codice penale » Libro SECONDO DEI DELITTI IN PARTICOLARE » Titolo DODICESIMO DEI DELITTI CONTRO LA PERSONA » Capo I Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale » Art. 586
Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto
Quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell'articolo 83, ma le pene stabilite negli articoli 589 e 590 sono aumentate.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
Giurisprudenza che applica questo articolo
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