Home » Codici » Codice penale » Libro SECONDO DEI DELITTI IN PARTICOLARE » Titolo DODICESIMO DEI DELITTI CONTRO LA PERSONA » Capo I Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale » Art. 587
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 5 AGOSTO 1981, N. 442))
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
Articoli