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Art. 586 Codice Penale — Sezione Terza Penale

Altri anni per Art. 586 Codice Penale

Custodia cautelare in carcere: no ai domiciliari dopo la fuga
L'indagato per reati di droga chiedeva la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari presso la madre. La difesa sosteneva che il decorso di due anni dai fatti attenuasse il pericolo di recidiva. I giudici hanno respinto l'istanza evidenziando la mancanza di fatti nuovi e la non idoneità dell'alloggio materno per assenza di convivenza stabile. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto e dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente alle spese e a tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Custodia cautelare in carcere: annullata la misura senza prove
La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio l'ordinanza che disponeva la custodia cautelare in carcere nei confronti dell'Indagato, accusato di spaccio di stupefacenti e morte come conseguenza di altro delitto. Il Tribunale aveva giustificato la massima misura restrittiva basandosi su generici carichi pendenti per reati contro la persona e sulla consumazione degli illeciti in casa. La Suprema Corte ha rilevato che tali elementi non dimostrano una reale dedizione professionale al narcotraffico né un concreto pericolo di recidiva specifica. Di conseguenza, i giudici hanno stabilito che la motivazione del Tribunale era carente e apodittica, ordinando un nuovo esame delle esigenze cautelari.
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