Home » Codici » Codice penale » Libro SECONDO DEI DELITTI IN PARTICOLARE » Titolo SESTO DEI DELITTI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA » Capo II Dei delitti di comune pericolo mediante frode » Art. 443
Commercio o somministrazione di medicinali guasti
Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio o somministra medicinali guasti o imperfetti e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire mille.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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