Home » Codici » Codice penale » Libro SECONDO DEI DELITTI IN PARTICOLARE » Titolo SESTO DEI DELITTI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA » Capo II Dei delitti di comune pericolo mediante frode » Art. 441
Adulterazione e contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute
Chiunque adultera o contraffa', in modo pericoloso alla salute pubblica, cose destinate al commercio, diverse da quelle indicate nell'articolo precedente, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni o con la multa non inferiore a lire tremila.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
Giurisprudenza che applica questo articolo
Articoli