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Art. 443 Codice Penale — Sezione Terza Penale

Altri anni per Art. 443 Codice Penale

Commercio di Prodotti Nocivi: Titolare Formale, Condanna Reale
Una commerciante è stata condannata per il commercio di prodotti nocivi, tra cui cosmetici dannosi e medicinali scaduti o privi di autorizzazione. In sua difesa, sosteneva di essere solo formalmente la titolare dell'attività, ma di fatto una semplice dipendente senza potere decisionale. La Corte di Cassazione ha respinto questa tesi, confermando la condanna. I giudici hanno stabilito che la titolarità formale (come la partita IVA a suo nome) e il suo comportamento durante un'ispezione dimostravano la sua responsabilità. La sua colpevolezza è stata affermata sulla base del 'dolo eventuale': pur non volendo direttamente il reato, ne aveva accettato il rischio, omettendo i dovuti controlli sulla merce.
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Appello del PM: inammissibile se rivaluta i fatti
La Corte di Cassazione ha annullato una sentenza d'appello che aveva accolto un'impugnazione del Pubblico Ministero, riformando una condanna di primo grado emessa con rito abbreviato. La Suprema Corte ha stabilito la fondamentale inammissibilità dell'appello del PM quando questo, anziché contestare vizi di legittimità, mira a una nuova e diversa valutazione del materiale probatorio, un'attività preclusa in sede di legittimità e non consentita dalle norme sul rito abbreviato.
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