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Art. 443 Codice Penale — Anno 2022

Altri anni per Art. 443 Codice Penale

Farmaci scaduti e dolo eventuale: annullata la condanna
Una coordinatrice infermieristica è stata condannata nei gradi di merito per il tentativo di somministrare medicinali deteriorati, a seguito del ritrovamento di diciassette confezioni scadute nell'infermeria della struttura sanitaria. I giudici territoriali hanno fondato la responsabilità sulla mancata vigilanza e sull'accettazione del rischio. La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza, affermando il principio dell'incompatibilità tra farmaci scaduti e dolo eventuale. Per configurare il delitto tentato occorre infatti la prova del dolo diretto, ovvero la chiara e univoca volontà di somministrare i prodotti nocivi, e non la semplice negligenza nel controllo delle scadenze. La causa viene rinviata alla Corte d'Appello per un nuovo giudizio sull'elemento psicologico.
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Detenzione di sostanze velenose: la scusa del cavallo non salva
La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un automobilista fermato con un quantitativo di lidocaina nascosto all'interno del proprio veicolo. L'imputato ha tentato di giustificare il possesso sostenendo che la sostanza servisse come medicinale per il trattamento di cavalli o per un uso personale generico. I giudici hanno respinto questa versione difensiva, rilevando la totale assenza di prove su attività legate all'ippica e l'acquisto del prodotto al di fuori dei canali farmaceutici autorizzati. La suprema corte ha ritenuto logica la conclusione dei gradi precedenti, qualificando la condotta come detenzione per fini di spaccio o commercio clandestino. Di conseguenza, i giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso e confermato la sanzione economica per la detenzione di sostanze velenose.
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