LexCED: l'assistente legale basato sull'intelligenza artificiale AI. Chiedigli un parere, provalo adesso!

Art. 35 Codice penale

Sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte

La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte priva il condannato della capacita' di esercitare, durante la sospensione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per i quali e' richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'Autorita'.

La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte non puo' avere una durata inferiore a ((tre mesi)), ne' superiore a ((tre anni)).

Essa consegue a ogni condanna per contravvenzione, che sia commessa con abuso della professione, arte, industria, o del commercio o mestiere, ovvero con violazione dei doveri ad essi inerenti, quando la pena inflitta non e' inferiore a un anno d'arresto.

Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.