Due gestori di un bar, condannati per aver somministrato alcolici a minori di sedici anni, hanno impugnato la sentenza lamentando l'illegittimità della pena accessoria della sospensione professionale e un vizio di procedura. La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, confermando che il giudice penale ha piena competenza nell'applicare la pena accessoria della sospensione e che la mancata lettura della motivazione in udienza non costituisce causa di nullità della sentenza.
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