Una società energetica, titolare di una concessione per lo sfruttamento idroelettrico, ha impugnato gli atti pubblici che assegnavano nuove derivazioni idriche a un ente locale e a un'impresa concorrente. Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha respinto l'impugnazione per carenza di interesse ad agire. I giudici hanno ritenuto che la concessione originaria escludesse pretese sull'uso potabile a monte. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno ribaltato tale decisione, accogliendo il ricorso della società. La Suprema Corte ha chiarito che l'interesse ad agire sussiste quando il provvedimento giudiziale richiesto può riparare la lesione denunciata, a prescindere dalla decisione finale di merito.
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