Home » Codici » Codice penale » Libro PRIMO DEI REATI IN GENERALE » Titolo SECONDO DELLE PENE » Capo III Delle pene accessorie, in particolare » Art. 33
Condanna per delitto colposo
((Le disposizioni dell'articolo 29 e del secondo capoverso dell'articolo 32 non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo)).
Le disposizioni dell'articolo 31 non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo, se la pena inflitta e' inferiore a tre anni di reclusione, o se e' inflitta soltanto una pena pecuniaria.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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