Un farmacista ha proseguito l'attività commerciale e la vendita di medicinali nonostante la revoca della concessione comunale e la formale diffida alla chiusura immediata notificata dalle autorità sanitarie. Il Giudice di pace ha condannato il professionista alla pena di 600 euro di ammenda per il reato di esercizio di farmacia senza autorizzazione, applicando anche la sospensione della professione per un anno. La Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità penale del gestore, chiarendo che il reato punisce non solo l'avvio abusivo iniziale ma anche la prosecuzione dell'attività dopo la perdita del titolo autorizzativo. Tuttavia, i giudici supremi hanno cancellato la sospensione professionale perché la legge consente tale sanzione accessoria nelle contravvenzioni solo a fronte di una condanna ad almeno un anno di arresto.
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