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Art. 32-ter Codice penale

Incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione

L'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.

Essa non puo' avere durata inferiore ad un anno ne' superiore a ((cinque)) anni.

Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.