Il Proprietario di un terreno ha promosso un'azione negatoria servitutis contro Il Vicino, che aveva aperto un cancello su una strada privata senza autorizzazione, sostenendo che fosse pubblica. La Corte d'Appello ha accolto la domanda del Proprietario, accertando la natura privata della strada, in quanto vicolo cieco non destinato al transito pubblico. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso del Vicino. I giudici hanno chiarito che per l'azione negatoria servitutis il proprietario deve solo dimostrare il possesso del fondo con un titolo valido. La manutenzione occasionale del Comune non trasforma una strada privata in pubblica. Il Vicino perde definitivamente la causa e deve rimuovere il cancello e pagare le spese legali.
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