La Cassazione chiarisce i confini dell'uso pubblico di un parcheggio privato, negando il risarcimento a due società dopo la scadenza di un contratto di comodato. L'ordinanza sottolinea l'inammissibilità di nuove prove in appello se non per causa non imputabile, confermando le decisioni di merito che avevano ordinato la chiusura di un passaggio pedonale. La Corte ha stabilito che la cessazione del contratto legittimava la richiesta di chiusura, respingendo le argomentazioni sull'uso pubblico dell'area.
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