Home » Codici » Codice civile » Libro SESTO DELLA TUTELA DEI DIRITTI » Titolo IV DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI » Capo II Dell'esecuzione forzata » Sezione I Dell'espropriazione » Paragrafo 2 Degli effetti del pignoramento » Art. 2913
Inefficacia delle alienazioni del bene pignorato
Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento, salvi gli effetti del possesso di buona fede per i mobili non iscritti in pubblici registri.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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