Il caso riguarda un debitore accusato del reato di sottrazione di cose sottoposte a pignoramento per aver venduto alla moglie due immobili subito dopo la notifica del pignoramento, ma prima della sua trascrizione nei registri immobiliari. La Corte di Cassazione chiarisce che il reato si configura già con la notifica dell'ingiunzione al debitore, indipendentemente dalla successiva trascrizione. Tuttavia, i giudici accolgono il ricorso del debitore per un vizio procedurale: la querela presentata dal creditore tramite un intermediario non conteneva l'autenticazione della firma da parte del difensore. Di conseguenza, la Suprema Corte annulla senza rinvio le sentenze di condanna precedenti per improcedibilità dell'azione penale dovuta alla mancanza di una valida querela.
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