Un'acquirente chiedeva la revoca della vendita di un immobile, trasferito a suo favore con sentenza definitiva dopo una causa di compravendita. Tuttavia, sull'immobile gravava un precedente pignoramento immobiliare, trascritto da un altro creditore prima della domanda dell'acquirente. Con il successivo fallimento della società venditrice, il curatore fallimentare è subentrato nella procedura esecutiva. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'acquirente perché presentato oltre i termini di legge. I giudici hanno chiarito che il pignoramento immobiliare originario prevale sul successivo trasferimento del bene, poiché il curatore subentra nella procedura esecutiva mantenendone gli effetti originari. L'acquirente perde la proprietà del bene e deve pagare le spese processuali.
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