LexCED: l'assistente legale basato sull'intelligenza artificiale AI. Chiedigli un parere, provalo adesso!

Art. 2913 Codice Civile — Sezione Quinta Civile

Altri anni per Art. 2913 Codice Civile

Compensazione crediti e fallimento: la Cassazione decide
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21256/2024, ha stabilito che l'Agenzia delle Entrate può legittimamente opporre la compensazione crediti fiscali verso una società fallita, anche se il credito di quest'ultima era stato precedentemente pignorato da terzi. Il pignoramento, pur rendendo il credito indisponibile, non estingue il diritto del debitore (in questo caso l'Erario) di eccepire la compensazione, a condizione che entrambi i crediti siano sorti prima della dichiarazione di fallimento.
Continua »