Home » Codici » Codice civile » Libro SESTO DELLA TUTELA DEI DIRITTI » Titolo I DELLA TRASCRIZIONE » Capo I Della trascrizione degli atti relativi ai beni immobili » Art. 2651
Trascrizione di sentenze
Si devono trascrivere le sentenze da cui risulta estinto per prescrizione o acquistato per usucapione ovvero in altro modo non soggetto a trascrizione uno dei diritti indicati dai numeri 1, 2 e 4 dell'art. 2643.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
Giurisprudenza che applica questo articolo
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