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Art. 2651 Codice Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 2651 Codice Civile

Usucapione nel Fallimento: L’ex moglie vince contro la Curatela
La Corte di Cassazione ha chiarito un importante principio in materia di Usucapione nel fallimento. Ha stabilito che l'acquisto della proprietà per usucapione può avvenire anche nei confronti di una curatela fallimentare. Nel caso, un'ex moglie aveva ricevuto la metà di un immobile dal marito in sede di separazione, ma l'atto fu trascritto dopo il fallimento del marito. La Cassazione ha confermato che, nonostante la tardiva trascrizione rendesse l'atto inefficace verso i creditori, l'ex moglie aveva acquisito la piena proprietà dell'immobile per usucapione ventennale, avendo posseduto il bene uti domina (come se fosse la proprietaria) per oltre vent'anni prima della dichiarazione di fallimento. L'usucapione è un modo di acquisto a titolo originario, non soggetto alle regole di opponibilità degli atti trascritti tardivamente nel fallimento.
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Trascrizione con riserva: stop al ricorso in Cassazione
Alcuni cittadini hanno chiesto di registrare una domanda legale per usucapire un immobile. Il Conservatore dei Registri Immobiliari ha eseguito una trascrizione con riserva, nutrendo dubbi sulla fattibilità dell'operazione. I cittadini hanno presentato reclamo ai giudici di merito per ottenere la trascrizione definitiva, ma la Corte d'Appello ha respinto la richiesta, ricordando che la legge prevede la trascrizione della sentenza finale e non della sola domanda di usucapione. I cittadini hanno infine proposto ricorso in Cassazione. La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che le decisioni sul reclamo contro la trascrizione con riserva hanno natura provvisoria e non si possono impugnare in Cassazione. I cittadini hanno perso la causa e devono pagare le spese legali e un doppio contributo unificato.
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Donazione di bene usucapito: valida anche senza la sentenza
Una coppia di coniugi ha donato al figlio un immobile, dichiarando nell'atto di averlo acquistato per usucapione, senza però una precedente sentenza del giudice che lo accertasse. I parenti hanno impugnato l'atto chiedendone la nullità. La Corte d'Appello ha dichiarato nulla la donazione, ritenendola una donazione di cosa altrui. La Cassazione ha invece accolto il ricorso dei donanti, stabilendo che la donazione di bene usucapito è valida anche senza un preventivo accertamento giudiziale dell'usucapione. Se il tempo necessario per usucapire è già decorso al momento dell'atto, il bene è già di proprietà del donante. La causa è stata rinviata per verificare l'effettivo possesso ultraventennale alla data della donazione.
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Usucapione speciale: la coltivazione batte il rogito successivo
Il caso nasce dal conflitto tra due acquirenti dello stesso terreno. Il Secondo Acquirente rivendica la proprietà basandosi su un atto del 2007. Il Primo Acquirente, che ha acquistato nel 2004 da un soggetto non proprietario, chiede invece che venga accertata l'usucapione speciale del fondo, avendolo posseduto e coltivato. Il Tribunale e la Corte d'Appello danno ragione al Primo Acquirente. La Corte di Cassazione conferma la decisione, rigettando il ricorso del Secondo Acquirente. I giudici chiariscono che gli atti unilaterali, come una procura a vendere o la denuncia di successione, non interrompono il possesso utile per l'usucapione speciale. Inoltre, chi perde la causa non può lamentare la mancata partecipazione al processo di altri comproprietari se ciò non lede un suo diretto interesse, per evitare un abuso del processo.
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