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Art. 2651 Codice Civile — Sezione Prima Civile

Altri anni per Art. 2651 Codice Civile

Usucapione nel Fallimento: L’ex moglie vince contro la Curatela
La Corte di Cassazione ha chiarito un importante principio in materia di Usucapione nel fallimento. Ha stabilito che l'acquisto della proprietà per usucapione può avvenire anche nei confronti di una curatela fallimentare. Nel caso, un'ex moglie aveva ricevuto la metà di un immobile dal marito in sede di separazione, ma l'atto fu trascritto dopo il fallimento del marito. La Cassazione ha confermato che, nonostante la tardiva trascrizione rendesse l'atto inefficace verso i creditori, l'ex moglie aveva acquisito la piena proprietà dell'immobile per usucapione ventennale, avendo posseduto il bene uti domina (come se fosse la proprietaria) per oltre vent'anni prima della dichiarazione di fallimento. L'usucapione è un modo di acquisto a titolo originario, non soggetto alle regole di opponibilità degli atti trascritti tardivamente nel fallimento.
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Fallimento e preliminare: no alla cancellazione dell’ipoteca
Un promissario acquirente ottiene una sentenza di esecuzione in forma specifica per l'acquisto di un immobile, subordinata al pagamento del prezzo e alla cancellazione dell'ipoteca. Sopraggiunto il fallimento del costruttore, l'acquirente chiede al giudice delegato di disporre la cancellazione dell'ipoteca sul bene. La Corte di Cassazione, confermando la decisione del Tribunale, rigetta il ricorso. I giudici chiariscono che il potere di cancellazione dell'ipoteca (potere purgativo) spetta al giudice delegato solo nelle vendite coatte fallimentari finalizzate alla liquidazione dell'attivo. Non si applica, invece, quando il trasferimento avviene in esecuzione di un contratto preliminare, trattandosi di una vendita di natura negoziale e non di una vendita forzata concorsuale. Di conseguenza, l'acquirente non può ottenere la liberazione automatica del bene dal gravame ipotecario.
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Restituzione quote sociali e fallimento: la decisione
La Cassazione nega la restituzione quote sociali a due venditori dopo il fallimento dell'acquirente. La decisione si fonda non sulla mancata trascrizione della domanda di risoluzione, ma sull'assenza di un titolo giudiziale che ordinasse la restituzione, poiché la domanda era stata respinta in un precedente giudizio.
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Usucapione fallimento: ricorso inammissibile
Un privato cittadino rivendicava la proprietà per usucapione di alcuni immobili intestati a una società fallita. La Corte di Cassazione ha dichiarato il suo ricorso inammissibile, non entrando nel merito della questione. La decisione si fonda su vizi procedurali: il ricorrente aveva impropriamente mescolato censure di violazione di legge con critiche sulla valutazione dei fatti, rendendo il ricorso eterogeneo. Inoltre, non era riuscito a scalfire una delle motivazioni autonome e sufficienti della sentenza impugnata, rendendo inammissibili anche le altre censure. Il caso evidenzia l'importanza del rigore formale nel contestare una decisione in tema di usucapione fallimento.
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Possesso ad usucapionem: il socio e il bene sociale
La Corte di Cassazione chiarisce che il socio che utilizza un bene della società, come un posto auto, ne ha la semplice detenzione e non il possesso. Per poter vantare un possesso ad usucapionem, è necessario un atto formale di 'interversione del possesso', con cui il socio manifesti in modo inequivocabile la volontà di possedere il bene come proprio. In assenza di tale atto, la domanda di usucapione deve essere respinta.
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