Home » Codici » Codice civile » Libro QUINTO DEL LAVORO » Titolo VII DELL'ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE » Art. 2553
Divisione degli utili e delle perdite
Salvo patto contrario, l'associato partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili, ma le perdite che colpiscono l'associato non possono superare il valore del suo apporto.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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